Camera dei
deputati. Si discute di abolizione del diritto di sciopero
Nel tempo
libero, quasi distrattamente, alla Camera dei deputati si sta discutendo dell’abolizione
del diritto di sciopero o, per essere più precisi, del totale svuotamento del
diritto, nella trasformazione dello sciopero in un atto formale cui è fatto
divieto di impattare sulla produzione o, nientedimeno, sul prestigio del datore
di lavoro.
Allo stato
attuale l’abolizione non verrebbe applicata a tutti i lavoratori italiani, ma a
sentire le dichiarazioni di molti politici che vorrebbero rendere quanto più
vicini possibili il trattamento dei lavoratori oggetto della riforma e tutti i
lavoratori italiani, potrebbe passare davvero poco tempo prima di un
allargamento di tale singolarissima normazione a tutti i cittadini italiani.
La platea di
persone cui si rivolge è al momento, come detto, limitatissima trattandosi dei
circa 1.200 dipendenti della Camera dei deputati e dei circa 600 dipendenti del
Senato della Repubblica attualmente in servizio. Gli Uffici di presidenza di
Camera e Senato hanno proposto ai sindacati parlamentari una serie di documenti
che regoleranno il contratto dei dipendenti in servizio e di futura assunzione.
Perché c’è il
rischio concreto che si possa applicare a tutti i lavoratori italiani?
Più volte
esponenti politici di spicco hanno sottolineato la assoluta necessità di
riavvicinare il trattamento dei dipendenti di Camera e Senato al trattamento
generali dei lavoratori italiani. Conclusasi la prima parte, consistente nell’avvicinamento
di Camera e Senato al mondo esterno, è evidente che ci sarà una seconda fase,
avvicinamento del mondo esterno al contratto di Camera e Senato con un provvedimento del genere in pole position. Ma questa
è solo la mia umilissima opinione personale.
Come funziona
esattamente?
Il diritto di
sciopero non viene esplicitamente abrogato, ma al suo esercizio vengono posti
tali e tanti limiti da renderlo del tutto inefficace. Vediamo quali:
1) Viene esplicitamente imposto il divieto di impattare sulla produzione. Si
può cioè fare sciopero liberamente ma quando il personale esercita il diritto
di sciopero lo dovrà fare con modalità tali da non ostacolare in alcun modo il
libero svolgimento dell’attività parlamentare.
2) Viene introdotta la figura dello sciopero lesivo del prestigio del datore
di lavoro. Le modalità di sciopero che potranno essere considerate lesive del
prestigio del datore di lavoro non sono tipizzate e del resto non sono neanche
tipizzate le modalità NON lesive del prestigio del datore di lavoro, non è
inoltre definito chi giudica lesive del prestigio del datore di lavoro le
modalità di sciopero.
3) Il datore di lavoro decide se lo sciopero si tiene o no. Lo sciopero non
può neanche essere proclamato per le giornate in cui si riunisce l’Assemblea,
inoltre se dopo che lo sciopero viene proclamato, sono richiesti almeno 10
giorni di preavviso, venisse convocata l’Assemblea allora l’astensione dal
lavoro è rinviata alla prima data utile o ad altra data proposta dai promotori.
4) Il datore di lavoro decide chi debba comunque lavorare in caso di
sciopero. Laddove lo sciopero si tenga in una giornata in cui non si riunisce l’Assemblea
ma una Commissione o un altro qualsiasi organo della Camera il datore di lavoro
individua i dipendenti che dovranno comunque lavorare al fine garantire la
piena funzionalità.
5) Anche a Camera chiusa il datore di lavoro può chiamare in servizio il
personale aderente allo sciopero. Anche se lo sciopero avesse luogo in una
giornata in cui non fosse prevista alcuna attività parlamentare viene comunque
garantita la copertura dei servizi indispensabili. A tal uopo viene approvato dagli Uffici di Presidenza uno schema, nella procedura di
approvazione di tale schema è previsto che vengano sentiti i sindacati. Il
datore di lavoro può però derogare a tale schema e chiamare in servizio chi
ritenga necessario.
6) Il personale che avrebbe voluto scioperare ma non può farlo, perché il
datore di lavoro ha deciso così, può però comunicare per iscritto la richiesta
di essere comunque conteggiato tra gli scioperanti. In tale caso, visto che il
lavoratore è stato costretto dal datore di lavoro a lavorare, il lavoratore non
sarà soggetto alla trattenuta sulla retribuzione.
Lo sciopero 2.0.
Breve guida all’uso
1) Lo sciopero non può impattare sulla produzione principale
2) Lo sciopero non può impattare su alcuna attività del datore di lavoro
3) Lo sciopero non può essere lesivo del prestigio del datore di lavoro
4) Qualcuno deciderà chi sarà a giudicare se uno sciopero è lesivo del
prestigio del datore di lavoro, e potrebbe anche essere il datore di lavoro
5) Quando si fa sciopero lo decide il datore di lavoro
6) Chi fa sciopero lo decide il datore di lavoro
7) Chi, pur scioperando, dovrà lavorare lo stesso lo decide il datore di
lavoro.
Esistono
soluzioni alternative
Per risolvere la
questione del diritto di sciopero dei dipendenti della Camera e del Senato
esistono diverse soluzioni, la più facile è certamente la seguente.
“Statuto
unico dei dipendenti del Parlamento
Articolo
17
Esercizio
del diritto di sciopero
Al
personale del Parlamento italiano non è riconosciuto il diritto di sciopero.”
Stesso
risultato con un centesimo delle parole, chiaro, semplice e conciso.
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