venerdì 23 novembre 2018

Leggere i dati sull’economia. Perché la Commissione Europea sanzionerà, forse, l’Italia


La Commissione Europea ha pubblicato nei giorni scorsi due documenti molto importanti per il nostro Paese con cui si annuncia l’inizio di una procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi basata sul debito.
E’ la prima volta che un Paese subisce questa procedura quindi cerchiamo di capire a cosa sia dovuta  questa decisione.




Perché siamo sottoposti ad un controllo?
Lo scopo dell‘Unione Europea, come enunciato all’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) è estremamente ampio. Si va infatti dalla promozione della “pace ed il benessere dei popoli dell’Unione Europea” ad “assicurare loro uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima”.
In particolare, per quanto riguarda l’economia, il TUE prevede che la UE si adoperi per “lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.”
Allo scopo di perseguire queste finalità l’articolo 119 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede l’adozione di una politica economica fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, oltre la moneta unica, ed una politica monetaria e del cambio uniche.
Sempre lo stesso articolo 119 afferma che queste azioni “implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: “prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile”.
Inoltre l’articolo 121 del TFUE prevede che “gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio”.
Quindi allo scopo di perseguire alti ideali si prevede il rispetto di alcuni principi generali ed il coordinamento delle politiche economiche, che vengono considerate un argomento di interesse comune di tutti gli Stati membri.

Quali sono i gradini dei controlli?
L’articolo 121 del TFUE prevede che il Consiglio europeo, su raccomandazione della Commissione, elabora una serie di indirizzi di massima. Indichi cioè ai Paesi membri quale sarebbero gli obiettivi ed i mezzi della politica economica nel suo complesso.
E’ sempre il Consiglio europeo poi a sorvegliare l’evoluzione economica in ciascun Paese, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione.
Quando si accerti il discostarsi delle politiche di un Paese dagli indirizzi di massima o quando le politiche stesse richino di compromettere il buon funzionamento della UE allora:
-          la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione.
-          Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
-          Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Come ovvio il Paese oggetto del procedimento non ha diritto di voto quando il Consiglio delibera in materia.
Questo procedimento arriva poi davanti al Parlamento europeo che potrà adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale che si viene quindi a creare.

Cosa deve controllare la Commissione?
Come previsto dall’articolo 126 del TFUE gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Lo stesso articolo prevede che la Commissione sorvegli l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti.
In particolare la Commissione esaminerà la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi il 3 per cento, a meno che: — il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, — oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi il valore di riferimento del 60 %, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

Cosa succede se c’è una violazione?
I passi successivi sono cadenzati dai commi da 3 a 14 dell’articolo 126 TFUE.
Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione che terrà conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
E’ stato sulla base di questo criterio che a maggio scorso la Commissione ha emesso un report conclusosi con la promozione del bilancio, il rapporto sottolineava però il rischio di deviazioni significative dal sentiero di aggiustamento dei saldi sulla base del bilancio 2018 e delle previsioni della Commissione.
Le eventuali sanzioni previste alla fine del procedimento, qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, saranno decise dal Consiglio stesso che può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione, e va sottolineato come il Paese perda il diritto di adire il giudice all’interno di questa procedura.
Fintantoché uno Stato membro non ottempera il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
— infliggere ammende di entità adeguata.
Sarà il presidente del Consiglio ad informare il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

A cosa è dovuto l’inizio della procedura di infrazione?
Dopo la chiusura del report di maggio scorso è iniziata la valutazione del progetto di bilancio relativo al 2019, ed è proprio questo il documento che apre la diatriba.
La Commissione infatti afferma nel suo report del 21 novembre 2018 che “Italy's fiscal plans for 2019 represent a material change in the relevant factors analysed by the Commission last May”.
In particolare i cambiamenti in peggio sottolineati dalla Commissione sono il deteriorarsi del bilancio strutturale, che peggiora di 0,9 punti cui non si fa fronte neanche con l’aumento dell’obiettivo di privatizzazioni di proprietà pubbliche che passa dallo 0,3 all’1 per cento del Pil. Da qui l’inizio della procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi basata sul debito.
In particolare la Commissione ha iniziato la procedura di infrazione sulla base dell’articolo 126 comma 2 lettera b) del TFUE:
“b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi il valore di riferimento del 60 %, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato”
Ovviamente non per il mancato rispetto del limite del 60 %, limite non rispettato da numerosi Paesi europei, ma per il mancato rispetto della riduzione “in maniera sufficiente” del debito pubblico e dell’avvicinamento del suo valore al valore di riferimento.
Il mancato rispetto dell’impegno alla riduzione emerge, secondo il rapporto della Commissione, dai contenuti del bilancio del nostro Paese relativo al 2019. Va ricordato che questo documento non è ancora stato approvato dal Parlamento ed è quindi ancora suscettibile di ampie modifiche.


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